Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 313, in materia di etichettatura dell'olio di oliva vergine ed extravergine).

      1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

          b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, al fine di assicurare la rintracciabilità dell'olio di oliva vergine ed extravergine nonché di prevenire frodi nella commercializzazione, è obbligatorio riportare nell'etichettatura l'indicazione della zona geografica di coltivazione delle olive e di ubicazione del frantoio nel quale è stato estratto l'olio.
      2-ter. L'indicazione della zona geografica di coltivazione delle olive di cui al comma 2-bis deve riportare la regione o lo Stato membro dell'Unione europea o il Paese terzo ove è stata effettuata la coltivazione. In caso di olive non coltivate in un unico Stato membro o Paese terzo, nell'etichettatura deve essere indicata la percentuale di olive coltivate nei diversi Stati.
      2-quater. Qualora le olive siano state coltivate in uno Stato diverso da quello ove è ubicato il frantoio, nell'etichetta deve essere riportata la seguente dicitura: "Olio estratto in (indicazione dello Stato ove è ubicato il frantoio) da olive coltivate in (indicazione della regione o dello Stato di coltivazione delle olive)".

 

Pag. 4


      2-quinquies. Nel caso di tagli di olii di oliva vergine ed extravergine non estratti in un unico Stato membro o Paese terzo, salvo quanto previsto nei commi da 2-bis a 2-quater, nell'etichettatura devono essere indicate le percentuali di olio estratte nei diversi Stati.
      2-sexies. Per gli olii di oliva commercializzati allo stato sfuso, le indicazioni prescritte dai commi da 2-bis a 2-quinquies devono risultare anche dai documenti di accompagnamento e commerciali»;

          c) il comma 4 è abrogato.